Vecchio disciplinare DOC Primitivo di Manduria

Articolo 1 La denominazione di origine controllata “Primitivo di Manduria ” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 Il vino “Primitivo di Manduria” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Primitivo.

Articolo 3 La zona di produzione del vino rosso “Primitivo di Manduria” comprende: in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, interclusi nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano. Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il qual prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine dì Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all’incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in dìrezione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500 circa, prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria A. Grifone. Quindi, lungo i confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai , segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino , il km 87 da dove la delimitazione era iniziata. In provincia di Brindisi i territorì dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna.

Articolo 4 Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Primitivo di Manduria” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione nell’albo dì cui all’artìcolo 10 del Dpr 12 luglio 1963, n° 930, soltanto i vigneti ubicati su terreni caratterizzati dalla presenza di roccia calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato di argilla, sotto uno strato di terra fertile. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Primitivo di Manduria” non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%

Articolo 5 Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio di cui all’articolo 3. Le uve, per le quali è consentito un leggero appassimento solo sulla pianta, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 13,5. Nella preparazione dei vini sono consentiti solo i sistemi tradizionali che escludono qualsiasi correzione con concentrato. E’ consentita la preparazione del “Primitivo di Manduria” nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni di legge

Articolo 6 Il vino “Primitivo di Manduria” destinato al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso, tendente al violaceo e all’arancione con l’invecchiamento; – odore: aroma leggero caratteristico; sapore: gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l’invecchiamento; può essere anche leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro. gradazione alcolica minima complessiva: 14; – acidità totale minima: 5 per mille; – estratto secco netto minimo: 24 per mille. E’ in facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Articolo 7 Il vino “Primitivo di Manduria” quando proviene da uve che assicurino al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 15, può essere preparato nei tipi: dolce naturale, liquoroso dolce naturale, liquoroso secco, da indicare in etichetta e deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Dolce naturale: gradazione alcolica minima complessiva: 16, di cui effettiva almeno 13 e un minimo da svolgere di 3 gradi. Liquoroso dolce naturale: gradazione alcolica minima complessiva : 17,5, di cui effettiva almeno 15 e un minimo di 2,5 gradi da svolgere. Liquoroso secco: gradazione minima complessiva : 18, di cui effettiva almeno 16,5 e un minimo di 1,5 gradi da svolgere.

Articolo 8 Il “Primitivo di Manduria” nei tipi normale e dolce naturale non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve. Il “Primitivo di Manduria” nei tipi liquorosi deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dalla data di alcolizzazione. E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografìche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. E’ vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e simili.

Articolo 9 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Primitivo di Manduria”, vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell’articolo 18 del Dpr 12 luglio 1963, n° 930.