Disciplinare DOCG Primitivo di Manduria Dolce Naturale

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE” .

Articolo 1

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” è riservata al vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Primitivo di Manduria Dolce Naturale” è riservata al vino proveniente da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Primitivo.

Articolo 3

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei Comuni compresi nelle suddette province. Tale zona è così delimitata:
in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.
Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino, fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all’incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove la delimitazione era iniziata.
In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C. “Primitivo di Manduria” in tutte le tipologie previste dall’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Per i nuovi impianti e reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l’allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 calcolato sul sesto d’impianto.
Le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l’alberello pugliese e la contro spalliera, quest’ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.

4. Ogni pratica colturale dovrà essere tale da non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

5. Nella produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” è consentito esclusivamente l’uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle “femminelle”(racemi).

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” non deve essere superiore a 7 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Puglia, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” un titolo alcolometrico naturale minimo di 16 % vol.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.

2. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all’aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità’ e/o di ventilazione forzata.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E’ vietato l’arricchimento dei mosti e dei vini.

4. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 60% pari ad una resa massima di 42 ettolitri per ettaro.
Qualora la resa dell’uva in vino superi tale limite decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” per tutto il prodotto.

5. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • colore: rosso intenso, con sfumature tendenti al granato;
  • odore: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;
  • sapore: dolce, vellutato, caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui effettivo 13 % vol.
  • acidità totale minima: 5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 30 g/l.
  • Il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l.

Articolo 7

1. In etichetta è vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “riserva”, “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “classico”, e similari.

2. L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

3. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l’indicazioni di fattorie, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

4. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario vitivinicolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
I relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell’ articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010.

Articolo 8

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Primitivo di Manduria Dolce Naturale” deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a un massimo di 6 litri secondo le disposizioni vigenti in materia.
Per gli stessi è obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,25 è consentito anche l’uso del tappo a vite.